Comunicazione Domicilio Digitale (PEC)
Cosa sapere
Il Domicilio Digitale ovvero casella PEC è diventato un requisito per essere iscritti a tutti gli Albi e collegi Professionali. E' pertanto necessario che l'iscritto comunichi un indirizzo PEC al proprio Ordine di appartenenza. In mancanza di un Domicilio Digitale (PEC) l'Ordine ha l'obbligo di richiedere all'iscritto di regolarizzare entro un termine perentorio la propria posizione, in mancanza della comunicazione del proprio domicilio digitale o l'apertura di una PEC in convenzione con l'OPI, l'Ordine sospenderà l'iscritto fino a che non viene sanata la propria posizione.
Tutti gli iscritti ad un Albo professionale hanno l’obbligo di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi del D.L. n.179 del 18/10/2012 convertito nella L. n. 221 del 17/12/2012 che si affianca alle indicazioni già contenute nella L. n. 2 del 28/01/2009.
Il 17/07/2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che introduce delle importanti modifiche a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale istituito con il D.Lgs n. 82 del 07/05/2005.
L’art. 37 del Decreto introduce all’art. 16 del dl n. 185/2008, co. 7 bis, il seguente periodo:
“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.
“L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6- bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013 – prosegue il testo – costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.
Pertanto l’Ordine è obbligato a procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo per il professionista che non regolarizza la propria posizione.